Art. 1 - Definizione del Fondo ed ambito di applicazione
1. Viene istituito un fondo di solidarietà, di seguito chiamato Fondo, allo scopo di tutelare gli utenti intestatari di contratto di somministrazione di acqua potabile con la Acque di Casalotto S.p.A. in relazione agli addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a causa di perdita idrica, occulta e non colposa, verificatasi a valle del contatore.
La perdita si definisce occulta e non colposa quando deriva da rottura, per fatto accidentale, fortuito, involontario, di impianti idropotabili privati, interrati o incassati, non rilevabili dall'esterno in modo diretto o evidente “ si tratta di perdite non affioranti e non rintracciabili con le operazioni di normale diligenza richiesta all’utente per il controllo dei beni di proprietà come definiti con Delibera ARERA 218/216/R/idr. - Allegato A- art. 1 comma d. .
Tale perdita deve avere i caratteri della non prevedibilità e non percepibilità. Essa pertanto deve verificarsi in una parte dell’impianto non visibile e non rilevabile, deve essere riconducibile a vetustà e/o corrosione del tratto di derivazione post—contatore ovvero dell'impianto interno di utilizzazione e deve riguardare una parte dell'impianto interrata o sepolta nella muratura o nel conglomerato cementizio. La perdita in ogni caso deve essere non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.
Sono escluse dalla definizione di perdita occulta indennizzabile quelle derivanti da non perfetto funzionamento di impianti igienici o similari, di vasche di accumulo, di galleggianti, di valvole, di impianti estranei di qualsiasi natura; quelle derivanti da danneggiamenti in occasione di interventi di riparazione effettuati dal cliente o da terzi, in quanto tutte soggette a controllo diretto o individuabili. Sono altresì escluse dalla definizione di perdita indennizzabile quelle conseguenti a lavori edili, stradali, scavi o sbancamento del terreno, nonché quelle conseguenti ad ogni specie di danno o mancata manutenzione. Non riguarda in ogni caso difetti di impianti (es. autoclave, WC, impianti frigoriferi, contatori rotti per gelo o danneggiati da terzi, ..;.) o rubinetterie interne, tubazioni utilizzate per l’irrigazione del verde e/o di aree, giardini etc. . La perdita quindi non deve essere imputabile a colpa o negligenza dell'utente e/o soggetti terzi.
2. In particolare lo scopo del Fondo è quello di assicurare ad ogni utente aderente la corretta osservanza degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di somministrazione di acqua potabile in presenza di bollette onerose causate da perdite idriche occulte e non colpose nella parte di impianto di proprietà privata. Con l'adesione al Fondo l'utente acquista il diritto di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini e alla 2.- In particolare lo scopo del Fondo è quello di assicurare ad ogni utente aderente la corretta osservanza degli obblighi contrattuali assunti con il contratto di somministrazione di acqua potabile in presenza di bollette onerose causate da perdite idriche occulte e non colpose nella parte di impianto di proprietà privata. Con l'adesione al Fondo l'utente acquista il diritto di ottenere il pagamento di un contributo, nei termini e alla condizioni del presente Regolamento, a titolo di rimborso di quanto pagato per la somministrazione di acqua erogata ma non utilizzata a causa di detta perdita.condizioni del presente Regolamento, a titolo di rimborso di quanto pagato per la somministrazione di acqua erogata ma non utilizzata a causa di detta perdita.
3. Ogni utente, titolare di un contratto di fornitura di acqua con la Acque di Casalotto S.p.A. , ad eccezione di contratti per uso cantiere, prese generali o forniture temporanee e impianti antincendio, può aderire al Fondo, nei termini e alle condizioni del presente Regolamento, mediante il pagamento di una quota di contribuzione predeterminate, come di seguito stabilito.
4. La raccolta delle quote di contribuzione degli utenti viene effettuata da Acque di Casalotto S.p.A. ed il Fondo viene costituito presso la sede sociale di Aci Castello in Via XXI Aprile 81.
5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme del codice civile art. 39 e seguenti.
6. La promozione da parte di Acque di Casalotto S.p.A. della sottoscrizione del Fondo non integra la fattispecie di raccolta di risparmio presso il pubblico, atteso che il Fondo ha la sola finalità di garantire gli aderenti dal rischio di addebiti derivanti da perdite idriche occulte e non colpose.
Art. 2 - Costituzione del Fondo
Il Fondo viene costituito addebitando ad ogni utente titolare di contratto di fornitura di acqua una quota di contribuzione inizialmente fissata su base annua, fino ad eventuale successiva revisione, come di seguito:
per ogni anno e per ogni utente, salve le eccezioni di cui all’art. 1.3, con addebito trimestrale in bolletta di € 0,80 una somma annuale complessiva di € 3,20 ( oltre I,VA.).
Nel primo anno di istituzione, il Fondo interviene a garanzia degli addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati (di seguito consumi per perdite occulte e non colpose) esclusivamente ricadenti nel medesimo esercizio e relativi ai periodi per i quali l'utente ha contribuito al Fondo.
La quota di adesione è riferita ad ogni singolo trimestre di ciascun esercizio e verrà presentata per il pagamento nella relativa fattura periodica di utenza.
Art. 3 - Modalità di adesione in fase costitutiva
Adesione al Fondo in fase costitutiva con addebito automatico: la quota trimestrale di contribuzione viene addebitata in automatico ad ogni utente a partire dalla prima fatturazione periodica emessa nell'esercizio e successiva alla istituzione del Fondo.
Istanza di rimborso e recesso: gli utenti che non intendono aderire al Fondo in fase costitutiva, producono ad Acque di Casalotto S.p.A. apposita istanza di recesso entro il termine di un anno dalla adesione. Acque di Casalotto S.p.A. provvede a rimborsare le quote di sottoscrizione pregresse entro 90 giorni (con la fattura immediatamente successiva alla richiesta di rimborso).
Oltre tale termine gli utenti hanno diritto di recedere entro 45 giorni dall’addebito in bolletta con operatività immediata, con rimborso della quota presente nella medesima bolletta.
La volontà di non aderire in fase di costituzione del Fondo, e quindi la richiesta di rimborso della somma addebitata automaticamente nelle fatturazioni utili periodiche dell'esercizio di competenza nonché il recesso dovranno essere espressi con comunicazione scritta tramite modulo prestampato scaricabile dal sito aziendale :www.acquedicasalotto.it da trasmettere alla e-mail info@acquedicasalotto.it o pec acquedicasalotto@legalmail.it o con posta ordinaria all’indirizzo della sede sociale Via XXI Aprile 81 95021 Aci Castello.
Art. 4 - Modalità di adesione successiva
Gli utenti che nella fase istitutiva del Fondo decidono di non aderire e che successivamente rivedono la propria decisione, possono farlo sottoscrivendo l'apposito modulo disponibile presso gli Uffici di Acque di Casalotto S.p.A. In questo caso la garanzia opera per i consumi anomali riferiti al periodo successivo alla adesione. In caso di nuovo contratto di fornitura verrà proposta l'adesione al Fondo e, nel caso di accettazione, l'utente dovrà firmare l'apposito modulo.
Art. 5 - Gestione del Fondo
La raccolta delle quote di contribuzione, la costituzione del Fondo e la gestione dello stesso spettano ad Acque di Casalotto S.p.A. che decide anche sulla eventuale liquidazione e chiusura del Fondo medesimo.
Art. 6 - Accoglimento delle istanze
Acque di Casalotto S.p.A. esamina le richieste degli iscritti avanzate al Fondo ai fini del rimborso parziale di quanto ad essi addebitato nella bolletta per la erogazione di acqua non consumata a seguito di dispersioni per perdite occulte e non colpose. Se la richiesta non è accolta, l'istanza va sottoposta alla Camera Conciliativa.
Viene istituita una Camera Conciliativa costituita da n. 2 componenti rinnovabili di anno in anno:
- n. 1 componente designato dal CdA di Acque di Casalotto S.p.A.;
- n. 1 componente facente parte di una associazione di consumatori iscritta al C.R.C.D.
Per la validità delle decisioni assunte dalla Camera Conciliativa è richiesta la presenza ed il consenso entrambi i suoi componenti. Le decisioni prese dalla Camera Conciliativa devono essere riportate in appositi verbali contestualmente redatti e sottoscritti da entrambi i componenti, nonché da parte dell'utente che ratifica l'accordo conciliativo. Nel caso in cui non viene raggiunto alcun accordo, la lite sarà demandata alla competenza del Giudice Ordinario.
Art. 7 - Domanda per l'intervento del Fondo ed attività della Camera Conciliativa
I sottoscrittori del Fondo che ricevono una fattura in cui vengono riscontrati consumi pari almeno al doppio del consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo e non abbiano già fruito di un contributo per perdite occulte nel medesimo anno o nell’ anno precedente (a meno che la perdita occulta non abbia causato fatturazione di consumi ad essa imputabili in due trimestri consecutivi), hanno diritto di chiedere ad Acque di Casalotto S.p.A il ricalcolo della fattura ai sensi dell’articolo 19 della delibera ARERA 218/2016/R/IDR. L'utente sottoscrittore deve inoltrare tempestivamente, e comunque entro due mesi dalla data di scadenza della fattura, l'istanza di intervento del Fondo, attraverso l'apposito modulo scaricabile dal sito aziendale (www. acquedicasalotto.it) da far pervenire a: ACQUE DI CASALOTTO S.p.A - Fondo di Solidarietà perdite — Via XXI Aprile 81 — 95021 Catania. Nel caso di decesso dell'utente titolare del contratto, avvenuto da non più di un anno, sono considerati sotto scrittori del fondo anche coloro, eredi diretti in quanto coniuge superstite o parente entro il 2° grado dell'utente deceduto, che all'atto della richiesta di intervento del fondo, sottoscrivano la voltura del contratto di utenza.
L'istanza deve essere corredata dalla copia di una fattura emessa per lavori di riparazione da un idraulico o da un'azienda iscritta al Registro speciale della Camera di Commercio, che comprovi l'avvenuta riparazione del guasto che ha causato la perdita occulta, foto dei luoghi oggetto dell’intervento e lettura del contatore ad avvenuta riparazione.
Per l'istruttoria delle richieste di intervento del Fondo inoltrate dagli iscritti ad Acque di Casalotto S.p.A. in prima istanza, e successivamente alla Camera Conciliativa, possono essere richieste informazioni all'utente; può essere disposta l'audizione al fine di verificare i documenti trasmessi in allegato alla richiesta; possono essere effettuati accertamenti, sopralluoghi e verifiche, e ogni attività necessaria che sia utile alla decisione da assumere, delegando all'uopo l'area tecnica di Acque di Casalotto.
L'intervento del Fondo di garanzia è subordinato alla condizione inderogabile che l'utente abbia adempiuto al pagamento del dovuto ad Acque di Casalotto S.p.A. per ciascuna fornitura idrica, anche precedente al periodo in cui si è verificata la perdita, ovvero abbia regolarizzato la propria posizione mediante rateazione assentita dalla Società.
In particolare, al fine di poter corrispondere il contributo, va verificato quanto segue:
- che il consumo addebitato sia almeno doppio del consumo medio giornaliero degli ultimi due anni antecedenti la perdita relativo al medesimo periodo indicato nella fattura in cui è stato rilevato il consumo anomalo;
- che la perdita non sia imputabile a colpa o negligenza dell'istante o di soggetti terzi;
- che l'utente non abbia fruito nell'anno medesimo o nel precedente di un altro contributo per perdita occulta, a meno che la perdita occulta non abbia causato fatturazione di consumi ad essa imputabili in due trimestri consecutivi;
- che l'istante abbia rintracciato la perdita e fatto riparare l'impianto idrico di proprietà.
Il termine per la verifica della sussistenza delle condizioni per l'intervento del Fondo da parte di Acque di Casalotto S.p.A. è fissato in sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda di intervento inoltrata dall'utente aderente. in caso di ricorso alla Camera Conciliativa il riscontro sarà dato entro 60 giorni dalla produzione dell'intera documentazione richiesta.
Qualora la Camera Conciliativa, per il dissenso fra i suoi componenti, non addivenisse ad una decisione nel termine suddetto, la lite sarà demandata alla competenza del Giudice Ordinario individuato secondo le norme del codice di procedura civile.
Nel corso di un quinquennio non saranno in nessun caso ammessi più di tre interventi del fondo riferiti alla medesima utenza. In fase di istruttoria andrà dunque, tra l'altro, verificato il numero di interventi per perdite occulte concessi all'utenza in questione con riferimento ai quattro esercizi precedenti quello di ricezione dell'istanza in esame.
Nello specifico:
- se si rilevano da 0 a 2 interventi effettuati si prosegue con l'istruttoria;
- se si rilevano 2 interventi effettuati, qualora si rilevi l'esistenza di tutti i requisiti per la concessione dei benefici, l'importo riconosciuto sarà pari al 30% di quello quantificato ai sensi dell'Art.8;
- se si rilevano 3 interventi effettuati si rigetta l'istanza in istruttoria.
- Nel caso in cui la perdita occulta, per la quale l’utente ha già ottenuto l’intervento del Fondo, determini i suoi effetti anche nel trimestre successivo a quello già oggetto dell’intervento, l’utente, nel rispetto di tutte le altre norme regolamentari, potrà richiedere l’intervento del Fondo anche sulla fattura relativa al trimestre successivo.
Art. 8 - Quantificazione del contributo
Il contributo ( se dovuto ) viene quantificato con le seguenti modalità:
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Servizio di acquedotto : applicazione di una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, al volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%;
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Fognatura e depurazione : esonero dall’applicazione della tariffa di fognatura e depurazione ( se dovuta) per il volume eccedente il consumo medio giornaliero di riferimento.
La presentazione dell'istanza non sospende il pagamento della fattura interessata dalla perdita occulta. L'utente può chiedere, di rateizzare l'importo e, qualora sussistano le condizioni di intervento del Fondo, pagherà le rate dovute al netto del contributo spettante. Acque di Casalotto S.p.A è autorizzata a prelevare dal Fondo medesimo l'importo pari al contributo spettante per effettuare il saldo della fattura interessata dalla perdita. Nel caso in cui l'utente abbia pagato l'intero importo, sarà rimborsato il contributo spettante.
Art. 9 - Contributi eccedenti la consistenza del Fondo
Qualora in un dato esercizio l'ammontare dei contributi da erogare agli aventi diritto superi la consistenza del Fondo, Acque di Casalotto S.p.A. provvederà a differire il pagamento nell'esercizio immediatamente successivo.
Art. 10 - Entrata in vigore
Il presente Regolamento “Fondo di Solidarietà da addebiti di quantitativi di acqua erogati ma non consumati a casi di dispersioni "entrerà in vigore il 01/01/2024.
APPROVATO dal C.d.A. della Acque di Casalotto nella seduta del 03/07/2024
E' possibile visuonare il regolamento a seguente link